Ehee signori… come direbbe Giuseppe Cruciani: – qui non si scherza!
Ho da poco scoperto che la Polizia locale di Milano (ehi… non sto parlando di Paesellosperdutoinitalia… ma di: “Milano”) non ha la PEC!
…ed è tutto vero, ho fatto le ricerche del caso, chiamato gli uffici competenti (quelli il cui numero di telefono… funziona) e sembra proprio essere così. Nemmeno sul sito del Comune di Milano che ho esplorato attentamente, riesco a trovare uno straccio di indirizzo PEC per la Polizia locale. Incredibile? Di sicuro: paradossale, dato che di metodi per il pagamento delle infrazioni ne elencano almeno una decina…
Per chi non sapesse cos’è la PEC, trattasi della Posta Elettronica Certificata. Una sorta di email che da qualche anno può (diciamo “dovrebbe”) sostituire in tutto e per tutto le raccomandate utilizzate per lo scambio di informazioni con la Pubblica Amministrazione.
Allora la butto lì con una bella provocazione all’italiana… (e se qualche avvocato volesse darmi un parere così… alla buona, è il benvenuto) :
Dato l’Art 11 comma 1 e 5 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che recita:
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
e di conseguenza gli Articoli 3, 4 e 6 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che recitano:
Art. 3.
Diritto all’uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
Art. 4.
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
Considearata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata di n. 478 dello scorso 23 settembre 2011 e della quale si trova menzione qui:
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/testo-news/18565/Le-pa-hanno-l-obbligo-di-pubblicare-un-indirizzo-Pec-sul-proprio-sito
considerato tutto dicevo, e considerato anche che la Polizia locale di Milano mi richiede a causa di una multa l’invio dei dati del conducente per la decurtazione dei punti:
La dichiarazione (allegata al verbale) deve essere firmata in originale, compilata in ogni sua parte e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) alla Polizia Locale di Milano – Servizio Procedure Sanzionatorie e Traffico – via Friuli n. 30 – 20135 Milano, entro 60 giorni dalla notifica.
ma a sua volta non mi fornisce un mezzo digitale per inviare questi dati se non il recarmi in posta di buon mattino a fare una raccomandata con conseguente perdita di tempo, permessi lavorativi e denaro, forse… e dico, forse…
se non comunicassi i dati del conducente e la polizia locale di conseguenza applicasse la sansione di cui all’Art 126-bis comma 2 del C.d.S, potrei impugnare questa sanzione davanti ad un giudice e “forse” potrei anche aver ragione?
Siamo in Italia gente, tra un giorno inauguriamo l’Expo 2015 a Milano e la Polizia locale di Milano non ha la PEC. L’ufficio “nonsoconchihoparlato” che risponde al numero 02.0202 l’ha confermato. Alla mia risposta: – “ma non è possibile! Esiste una direttiva ministeriale che obbliga le PA ad avere una pec!” – il solerte impiegato mi ha fornito la pec “GENERALE”… la madre di tutte le pec di Milano:
In esclusiva per voi: protocollo@postacert.comune.milano.it
Io da italiano ribelle quale sono, invierò ugualmente il documento con i dati del conducente alla PEC del “protocollo” chiedendo di farlo pervenire alla Polizia locale di Milano che sembra esserne sprovvista.
Vi terrò aggiornati sull’esito!